LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 23-07-2003
REGIONE UMBRIA

«Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 32
del 6 agosto 2003

Indice:

Articoli della Legge:
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

TITOLO II
DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE
DEI DISABILI

ARTICOLO 10

(Destinazione del Fondo)
1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale sono impiegate 
per:
a) le iniziative volte al sostegno e all’integrazione lavorativa  
delle persone disabili;
b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale 
previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie 
alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle 
possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della 
capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per 
l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la 
rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi 
modo l’integrazione lavorativa delle persone disabili;
c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell’offerta di 
lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle 
attività formative ed ai tutoraggi;
d) ogni intervento necessario ai fini dell’attuazione della legge 
12 marzo 1999, n. 68.

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