LEGGE REGIONALE N. 11 DEL
23-07-2003
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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TITOLO II
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(Destinazione del Fondo)
1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale sono impiegate
per:
a) le iniziative volte al sostegno e all’integrazione lavorativa
delle persone disabili;
b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale
previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie
alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle
possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della
capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per
l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la
rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l’integrazione lavorativa delle persone disabili;
c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell’offerta di
lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle
attività formative ed ai tutoraggi;
d) ogni intervento necessario ai fini dell’attuazione della legge
12 marzo 1999, n. 68.
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